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Disciplinari



Malvasia di Castelnuovo don bosco D.O.C.
Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" è ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Malvasia di Schierano. Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve provenienti dal vitigno Freisa, presente nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti.

La zona di produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosc" comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco, Passerano Marmorito, Pino d’Asti, Berzano e Moncucco.

La resa di uva ammessa per la produzione del vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di coltura specializzata. La resa massima in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolomentrico volumico naturale minimo del 10%.

Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso cerasuolo;
odore: aroma fragrante dell’uva in origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" può presentarsi più o meno frizzante, caratteristica che viene ottenuta con la rifermentazione in bottiglia o altri recipienti di immissione al consumo o con rifermentazione in autoclave.

Il vino "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" nella tipologia spumante, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell’11%.