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Disciplinari



Fara D.O.C.
La disciplinare del vino rosso "Fara" DOC prevede che deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna): dal 30 al 50%; Vespolina: dal 10 al 30%; Bonarda novarese (Uva rara): fino a un massimo dei 40%.

Le uve destinate alla produzione del vino "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di Fare e Briona.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vino "Fara" non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Fara" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino "Fara" deve essere invecchiato per un periodo obbligatorio non inferiore a tre anni e conservato, per almeno due anni di detto periodo, in botti di legno di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal l' gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino "Fara" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: profumo fine di mammola;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
acidità totale minima: 5,5 per mille.