101

Disciplinari



Verduno Pelaverga D.O.C.
La disciplinare del vino rosso "Verduno Pelaverga" o "Verduno" DOC è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
"Pelaverga Piccolo": almeno per l'85%, cui possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altre varietà (a bacca rossa e non aromatiche) autorizzate o raccomandate per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti nella misura massima dei 15%.

La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a 90 Ha.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle uve di "Pelaverga Piccolo" destinate alla produzione dei vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" deve essere di 10,5 per cento.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monteforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %. Qualora superi questo limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;
sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% Vol.;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidità minima naturale: 4,5 grammi per litro.

Il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" non può essere immesso al consumo prima dei 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e può essere imbottigliato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata "Verduno Pelaverga" o "Verduno" devono essere in vetro, di forma tradizionale. Per la chiusura è ammesso soltanto il tappo di sughero.