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Disciplinari



Nebbiolo d'Alba D.O.C.
La disciplinare del vino "Nebbiolo d'Alba" prevede che deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno "Nebbiolo".

La zona di produzione delle uve dei vino "Nebbiolo d'Alba” comprende nella provincia di Cuneo l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Canale, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone e in parte quello dei comuni di: Alba, Bra, Baldissero d'Alba, Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Nebbiolo d'Alba» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica minima naturale di 11,50 gradi.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio di un anno per il tipo secco,devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione.

Il vino "Nebbiolo d'Alba" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi granato per il vino invecchiato;
odore: profumo caratteristico, tenue e delicato che ricorda la viola, che si accentua e perfeziona con l’invecchiamento;
sapore: dal secco più gradevolmente dolce di buon corpo, giustamente tannico da giovane, vellutato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.