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Disciplinari



Langhe D.O.C.
La disciplinare del vino rosso "Langhe" DOC seguita dalle specificazione "Nebbiolo","Dolcetto","Freisa" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Langhe" seguita dalle specificazione "Nebbiolo","Dolcetto","Freisa" dovranno essere prodotte nelle zone rispettivamente indicate:
L'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba..

I vini all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Langhe Nebbiolo"
colore:rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore:secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
La resa di uva ammessa per la produzione dei vino a denominazione di origine controllata "Langhe Nebbiolo" non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Langhe Nebbiolo" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%.

"Langhe Dolcetto"
colore:rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore:secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
La resa di uva ammessa per la produzione dei vino a denominazione di origine controllata "Langhe Dolcetto" non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Langhe Dolcetto" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%.

"Langhe Freisa"
colore:rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;
odore: caratteristico, tenue e delicato;
sapore:secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
La resa di uva ammessa per la produzione dei vino a denominazione di origine controllata "Langhe Freisa" non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Langhe Freisa" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%.