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Disciplinari



Dolcetto di Dogliani D.O.C.
La disciplinare del vino rosso "Dolcetto di Dogliani" DOC deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno "Dolcetto" (100%).

La zona di produzione del vino "Dolcetto di Dogliani" comprende l'intero territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte i territori dei comuni di Roddino e Somano.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 80 quintali di uva.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Dogliani" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Il vino "Dolcetto di Dogliani" che provenga da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12,50 se invecchiato almeno un anno, a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la qualificazione "Superiore".

Il vino "Dolcetto di Dogliani" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al violaceo; odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: di moderata acidità, asciutto, amarognolo delicato gradevole, di discreto corpo, armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.