105

Disciplinari



Aglianico del Taburno D.O.C.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno». D.P.R. 29 ottobre 1986.

Denominazione sost. dall’art. 1 del D.M. 2 agosto 1993. Disciplinare sost. dall’art. 1 del D.M. 2 agosto 1993.

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» è riservata ai vini Aglianico rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Taburno» è riservata ai vini novello, bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe, Piedirosso e spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - I vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente rispettiva composizione ampelografica: «Aglianico del Taburno» rosso e rosato: Aglianico, minimo 85%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» novello: Aglianico, minimo 85%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» bianco: Trebbiano toscano, dal 40 al 50%; Falanghina, dal 30 al 40%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%. «Taburno» rosso: Sangiovese, dal 40 al 50%; Aglianico, dal 30 al 40%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%. «Taburno» Falanghina: Falanghina, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzazi per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» Greco: Greco bianco, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» Coda di volpe: Coda di volpe, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» Piedirosso: Piedirosso, minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. «Taburno» spumante: Coda di volpe e Falanghina, congiuntamente o disgiuntamente, dal 60 al 70%; altri vitigni a bacca bianca e nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3. - Le uve destinate alla produzione dei vini «Aglianico del Taburno» e «Taburno» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Gaudio, tutti in provincia di Benevento. Tale zona è così delimitata: . . . omissis. A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata: . . . omissis.

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari con orientamento adatto. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni particolarmente umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È escluso l’allevamento a tendone. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 non deve essere superiore, rispettivamente, a quintali 100 per i vini «Aglianico del Taburno» rosso e rosato, «Taburno» novello, rosso, Greco e Piedirosso ed a quintali 120 per i vini «Taburno» bianco, Falanghina, Coda di volpe e spumante. Ferme restando le rese massime stabilite al comma precedente, le rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Campania, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell’agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio di Benevento. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal sesto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Per i vini «Aglianico del Taburno» rosso e rosato e «Taburno» novello, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11%. Per i vini «Taburno» bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe e Piedirosso le stesse devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, mentre per il «Taburno» spumante devono assicurare il 10%. Per il vino «Aglianico del Taburno» rosso, qualificabile riserva, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,5%. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino «Aglianico del Taburno» rosso riserva le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento ed affinamento obbligatori, di presa di spuma e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Tuttavia, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di cui al comma precedente, purché all’interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente già prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini «Aglianico del Taburno» rosso, «Taburno» novello, bianco, rosso, Falanghina, Coda di volpe, Piedirosso e spumante ed al 65% per i vini «Aglianico del Taburno» rosato e «Taburno» Greco. Il vino «Aglianico del Taburno» rosso prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a far data dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. Il vino «Aglianico del Taburno» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a decorrere dal 1o novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino «Aglianico del Taburno» rosato non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia. Il vino «Taburno» novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quelle destinate alla produzione dello stesso.

Art. 6. - I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Aglianico del Taburno» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento; odore: caratteristico, gradevole, persistente; sapore: asciutto, leggermente tannico che tende al vellutato con l’invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. «Aglianico del Taburno» rosato: colore: rosa più o meno intenso; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: fresco, leggermente morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. «Taburno» novello: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato, vinoso; sapore: rotondo, poco tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. «Taburno» bianco: colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. «Taburno» rosso: colore: rosso rubino più o meno intenso; odore: vinoso, netto; sapore: asciutto, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. «Taburno» Falanghina: colore: paglierino più o meno intenso; odore: tipico, caratteristico; sapore: asciutto, intenso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. «Taburno» Greco: colore: paglierino più o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. «Taburno» Coda di volpe: colore: paglierino più o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. «Taburno» Piedirosso: colore: rosso rubino brillante più o meno intenso; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: fruttato, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. «Taburno» spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino più o meno intenso; odore: fine, leggero, fruttato; sapore: persistente, secco, elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. È facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto. Il vino «Aglianico del Taburno» rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 4 e sottoposto all’invecchiamento ed affinamento obbligatori di cui al precedente art. 5, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

Art. 7. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Taburno» il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d’origine. Nella designazione del vino «Aglianico del Taburno» rosso «riserva», tale specificazione aggiuntiva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Aglianico del Taburno» della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gl i aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e simili. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. È altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno» deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve; tuttavia tale indicazione è facoltativa per il vino «Taburno» spumante.

Art. 8. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllata «Aglianico del Taburno» e «Taburno» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.