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Disciplinari



Malvasia di Casorzo D.O.C.
La denominazione del vino "Casorzo" o "Malvasia di Casorzo" è riservata ai vini rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale per almeno il 90% del vitigno Malvasia di Casorzo;
per il complessivo rimanente possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e varietà di uve aromatiche raccomandate o autorizzate nelle provincie di Asti e Alessandria.

La zona di produzione del vino comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:
provincia di Asti :Casorzo, Grana, Grazzano;
provincia di Alessandria:Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Grazzano Badoglio, Olivola.

La resa massima di uva ammessa non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di coltura specializzata. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Il vino può essere elaborato nella tipologia passito purchè le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle a un titolo alcolometrico minimo naturale del 15%.

I vini all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Casorzo" o "Malvasia di Casorzo"
colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);
odore: aroma caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 di cui almeno il 4,5 svolto;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

"Casorzo" spumante o "Malvasia di Casorzo" spumante
colore: rosato più o meno intenso;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno il 6,5 svolti;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

"Casorzo" passito o "Malvasia di Casorzo" passito
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 di cui almeno il 10% svolti;
zuccheri residui: minimo 50 g/litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.