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Disciplinari



Loazzolo D.O.C.
Il vino "Loazzolo" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco al 100%.

La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo nel comune di Loazzolo in provincia di Asti.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Loazzolo non deve essere superiore a 50 q.li per ettaro a coltura specializzata. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 55%.

Le uve devono assicurare un titolo alcolomentrico volumico minimo naturale non inferiore ai 13 gradi.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile sulla pianta stessa o in locali idonei.

Il vino "Loazzolo" non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto a un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per almeno sei mesi in botti di legno di capacità non superiore ai litri 250.

Il vino "Loazzolo" all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato brillante;
odore: complesso, inteso con sentori di muschio e vaniglia, frutti canditi;
sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di Moscato;
titolo alcolometrico volumico minimo compl.: gradi 15,5 di cui almeno 11 svolti;
residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E’ consentita la qualificazione “vendemmia tardiva”, in considerazione che la raccolta delle uve per il Loazzolo ha luogo in epoca tardiva e scalare.

Sulle bottiglie contenenti il vino Loazzolo deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.