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Disciplinari



Gabiano D.O.C.
La denominazione di origine controllata "Gabiano" e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione di vitigni:
Barbera dal 90 al 95%,
Freisa e Grignolino da soli o congiuntamente dal 5 al 10%.

La zona di produzione del vino "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e di Moncestino in provincia di Alessandria.

La produzione di uva ammessa non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro di coltura specializzata. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gabiano" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5.

Il vino "Gabiano" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso e con profumo caratteristico dopo l'invecchiamento;
sapore: asciutto, armonico e di giusto corpo;
gradazione alcolica minima complessiva: 12;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino "Gabiano" ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva non inferiore a 12,5 puo' portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".