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Disciplinari



Dolcetto di Ovada D.O.C.
Il vino "Dolcetto d'Ovada" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio dei comuni di: Ovada, Belforte Monfer- rato, Bosio, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casaleggio Borio,Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese, Morsacco, Parodi Ligure, Prasco, Roccagrimalda, San Cristoforo, Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovra' superare i 95 q.li. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Dolcetto di Ovada" una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.
Il vino "Dolcetto di Ovada" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico, gradevolmente mandorlato o amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
acidità' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Il vino "Dolcetto di Ovada", ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5, puo' portare in etichetta la qualificazione "superiore" a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno.